[1]Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte

[2]Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunita' e la possibilita' di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1010 · fonte su Normattiva