[1]Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

[2]1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

  • a)rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
  • b)distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte. 2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. 3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1013 · fonte su Normattiva