[1]Protezione conferita a un'apparenza non registrata
[2]L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto12. Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione13, l'importazione o l'esportazione delle merci. --------- 12 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite:
- a)dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007);
- b)dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006. 13 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende "presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".
Testo vigente dal 3 settembre 2015
