[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione e' di almeno quindici anni. 2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata e' di almeno tre anni.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1030 · fonte su Normattiva