[1]Monitoraggio e verifica
[2]Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui e' fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisone delle Parti.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
