[1]Comitato

[2]1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato"). 2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato e' copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e puo' adottare il proprio regolamento interno. 3. Il comitato:

  • a)provvede al corretto funzionamento del presente accordo;
  • b)sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
  • c)esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
  • d)esamina le difficolta' che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
  • e)riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
  • f)fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
  • g)esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo. 4. Il comitato puo', previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di:
  • a)nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonche' destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5;
  • b)fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12;
  • c)trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13;
  • d)specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
  • e)adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5;
  • f)adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e
  • g)adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art41 · fonte su Normattiva