[1]Meccanismi istituzionali e di monitoraggio

[2]1. E' istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti, verifica l'attuazione del presente capo, compresi i risultati delle attivita' di monitoraggio e delle valutazioni d'impatto, e discute in buona fede gli eventuali problemi posti dall'applicazione del presente capo. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta l'anno. 2. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente capo, ciascuna Parte designa un punto di contatto nella propria amministrazione. 3. Le Parti seguono i progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente capo. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche e motivate sui risultati dell'attuazione del presente capo. 4. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo, presentando una domanda scritta al punto di contatto di tale Parte. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente attraverso gli opportuni canali, su richiesta di una delle due Parti. 5. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e possono chiedere consulenza, informazioni o assistenza a qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. Le Parti tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui sono parti. 6. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni, ciascuna di esse puo', presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per un esame della questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione, consultando anche, se del caso, esperti governativi o non governativi. La soluzione adottata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' resa pubblica, salvo sua diversa decisione. 7. Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 300 e 301 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art300 · fonte su Normattiva