[1]Diritto, politiche e autorita' garanti della concorrenza

[2]1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di affrontare le pratiche di cui all'articolo 259, paragrafo 2, e adottano azioni idonee nei confronti di tali pratiche. 2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene autorita' garanti della concorrenza che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace al rispettivo diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto del principio del giusto processo e dei diritti di difesa. 4. Ciascuna delle parti mantiene la propria autonomia per stabilire, sviluppare ed attuare le rispettive politiche della concorrenza.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art260 · fonte su Normattiva