[1]Diritto di regolamentare e livelli di protezione

[2]Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformita' delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art133 · fonte su Normattiva