[1]Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

[2]1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunita' internazionale alle sfide e alle opportunita' economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani. 3. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

  • a)liberta' di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  • b)eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
  • c)abolizione effettiva del lavoro infantile;
  • d)eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le Parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art134 · fonte su Normattiva