[1]Informazioni scientifiche
[2]Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
