[1]Termini

[2]1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1420 · fonte su Normattiva