[1]Termini
[2]1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
