[1]Termini
[2]1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
