[1]Comitato per il commercio

[2]1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea. 2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio e' copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 3. Il comitato per il commercio:

  • a)assicura il buon funzionamento del presente accordo;
  • b)sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
  • c)sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
  • d)esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti;
  • e)fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
  • f)studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti;
  • g)esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo. 4. Il comitato per il commercio puo':
  • a)decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilita';
  • b)comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della societa' civile;
  • c)esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
  • d)adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
  • e)emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
  • f)adottare il proprio regolamento interno;
  • g)prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire. 5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attivita' e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto. 6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo. 7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate. 8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralita' di prospettive nell'attuazione del presente accordo. --------- 1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art151 · fonte su Normattiva