[1]Gruppi di lavoro

[2]1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i seguenti gruppi di lavoro:

  • a)il gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti", di cui all'articolo 9.2 (Gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti") dell'allegato 2-C (Veicoli a motore e loro parti);
  • b)il gruppo di lavoro "Prodotti farmaceutici e dispositivi medici", di cui all'articolo 5.3 (Cooperazione regolamentare) dell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici);
  • c)il gruppo di lavoro "Prodotti chimici", di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2-E (Prodotti chimici);
  • d)il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1 (Gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale");
  • e)il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", di cui all'articolo 7.21, paragrafo 6 (Mutuo riconoscimento);
  • f)il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", di cui all'articolo 9.3 (Gruppo di lavoro "Appalti pubblici");
  • g)il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", di cui all'articolo 10.25 (Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"). 2. Il comitato per il commercio puo' decidere di costituire altri gruppi di lavoro per un compito o su un tema specifici. Il comitato per il commercio determina la composizione, i compiti e il funzionamento dei gruppi di lavoro. Ogni riunione regolare o ad hoc tra le Parti che abbia per oggetto materie disciplinate dal presente accordo e' considerata un gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo. 3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i gruppi di lavoro si riuniscono, a un livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 4. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio. 5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un gruppo di lavoro o di sciogliere un gruppo di lavoro.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art153 · fonte su Normattiva