[1]Meccanismo istituzionale

[2]1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che fungera' da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo. 2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti. 3. Il comitato si riunisce entro l'anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'allegato 13. 4. Ciascuna delle Parti istituisce uno o piu' gruppi consultivi nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con compiti di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei settori dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1312 · fonte su Normattiva