[1]Dazio doganale
[2]Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2, ad eccezione:
- a)degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata e' stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
- b)dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformita' del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
- c)dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 2.10; o
- d)dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura"). --------- 2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il trattamento che esse possono concedere, in conformita' dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
