[1]Trattamento nazionale

[2]Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art28 · fonte su Normattiva