[1]Diritti e altri oneri sulle importazioni
[2]Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
