[1]Diritti e altri oneri sulle importazioni

[2]Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art210 · fonte su Normattiva