[1]Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

[2]1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice puo' adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione. 2. La Parte importatrice puo' adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:

  • a)sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
  • b)aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
  • i)l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
  • ii)l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo 2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art31 · fonte su Normattiva