[1]Salvaguardia agricola
[2]1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, una parte puo' applicare una misura di salvaguardia agricola in forma di dazi addizionali all'importazione sui prodotti agricoli originari che figurano nel suo elenco dell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola) purche' siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo. L'importo di qualsiasi dazio addizionale all'importazione come pure di qualsiasi altro dazio doganale applicato a tali prodotti non puo' superare la minore delle seguenti aliquote:
- a)l'aliquota NPF applicata; o
- b)l'aliquota tariffaria di base stabilita nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 2. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia su base quantitativa in qualsiasi anno di calendario se, all'entrata di una merce originaria nel suo territorio doganale, il quantitativo di importazioni della merce originaria supera in quell'anno il volume limite stabilito per tale merce nell'elenco della parte che figura nell'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola). 3. Qualsiasi dazio addizionale applicato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 e' conforme all'elenco della parte di cui all'allegato V (Misure di salvaguardia agricola). 4. Nessuna delle parti puo' applicare una misura di salvaguardia agricola a norma del presente articolo se nel contempo adotta o mantiene in vigore in relazione alla stessa merce:
- a)una misura di salvaguardia a norma del capo 2 (Misure di difesa commerciale); o
- b)una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. 5. Nessuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola:
- a)a partire dalla data in cui una merce e' esente da dazio a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), salvo altrimenti disposto alla lettera b); o
- b)oltre la scadenza del periodo transitorio fissato nell'elenco della parte di cui all'allegato IV (Misure di salvaguardia agricola); o
- c)che aumenti un dazio doganale all'interno di un contingente tariffario. 6. Entro dieci giorni dall'applicazione di una misura di salvaguardia agricola a norma dei paragrafi 1 e 2, la parte che applica la misura la notifica per iscritto alla parte esportatrice interessata, fornendo dati pertinenti sulla misura e le motivazioni che la giustificano. La parte che applica la misura offre alla parte esportatrice interessata la possibilita' di una consultazione in merito alle condizioni per la sua applicazione a norma di tali paragrafi. 7. Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti ed obblighi ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, tranne per quanto riguarda il commercio di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
