[1]Criterio della soglia minima applicabile al riesame

[2]1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se e' stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping. 2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art313 · fonte su Normattiva