[1]Applicazione delle misure e riesami

[2]1. Le Parti possono applicare le misure antidumping o compensative solo se e' stata preliminarmente accertata l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni che arrecano pregiudizio all'industria nazionale. 2. Prima di istituire un dazio antidumping o compensativo definitivo, le Parti esaminano la possibilita' di applicare soluzioni costruttive, tenendo in debita considerazione le circostanze particolari di ogni caso. Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione interna di ciascuna Parte, le Parti dovrebbero privilegiare gli impegni sui prezzi nella misura in cui siano pervenute risposte adeguate dagli esportatori e l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile. 3. Nel ricevere da un esportatore una domanda di riesame debitamente motivata relativa a misure antidumping o compensative in vigore, la Parte che ha istituito la misura esamina la domanda con obiettivita' e celerita' e informa l'esportatore delle risultanze del riesame non appena possibile.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art50 · fonte su Normattiva