[1]Requisiti per l'importazione

[2]1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte. 2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art57 · fonte su Normattiva