[1]Svincolo delle merci

[2]1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti. 2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorita' doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorita' competenti applichino prescrizioni e procedure che:

  • a)prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformita' con le rispettive leggi e formalita' doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
  • b)prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
  • c)permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorita' doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;1 e
  • d)permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture. --------- 1 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art62 · fonte su Normattiva