[1]Procedure di ricorso

[2]1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorita' di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che puo' essere un'autorita' giudiziaria o un tribunale amministrativo. 2. Il produttore o l'esportatore puo' fornire informazioni, su richiesta dell'autorita' che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art67 · fonte su Normattiva