[1]Legislazione e procedure doganali
[2]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si fondino:
- a)sulla necessita' di proteggere e facilitare gli scambi attraverso l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni legislative e sulla necessita' di facilitare ulteriormente gli scambi degli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformita';
- b)sulla necessita' di garantire che gli obblighi imposti agli operatori economici siano ragionevoli, non discriminatori, tutelino dalle frodi e non determinino l'applicazione di sanzioni eccessive per lievi violazioni della regolamentazione doganale o degli obblighi procedurali;
- c)sulla necessita' di adottare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte CE e nel CARIFORUM. Gli Stati del CARIFORUM sono chiamati a proseguire gli sforzi in questa direzione al fine di introdurlo entro breve termine dopo l'entrata in vigore del presente accordo. La situazione e' oggetto di un riesame congiunto dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
- d)sulla necessita' di applicare tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate all'importazione e all'esportazione, controlli a posteriori e procedure obiettive per gli operatori autorizzati. Le procedure dovrebbero essere trasparenti, efficienti e semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilita' a vantaggio degli operatori economici;
- e)sulla necessita' di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se e' ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio;
- f)sulla necessita' di trasparenza. A tal fine le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano di istituire un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle norme previste dalla loro rispettiva legislazione;
- g)sulla necessita' di sviluppare progressivamente sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le amministrazioni doganali e le agenzie collegate;
- h)sulla necessita' di agevolare le operazioni di transito;
- i)su norme trasparenti e non discriminatorie per quanto concerne il rilascio della licenza agli agenti doganali e sull'esenzione dal ricorso obbligatorio ad agenti doganali indipendenti;
- j)sulla necessita' di evitare il ricorso obbligatorio a ispezioni preimbarco o formalita' equivalenti, senza che cio' pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle ispezioni preimbarco. Le parti esaminano la questione in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e possono successivamente decidere di rinunciare ad avvalersi delle ispezioni preimbarco obbligatorie o di formalita' equivalenti. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari:
- a)intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione;
- b)semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
- c)instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso;
- d)assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita' mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
