[1]ACCORDO SULLA COOPERAZIONE E MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE

[2]TRA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM

[6]Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, rappresentato dal Dipartimento generale delle dogane, di seguito denominati «le Parti» o singolarmente «la Parte»; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, culturali e commerciali dei rispettivi Paesi e possono nuocere alla salute pubblica e alla sicurezza; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei diritti e delle altre tasse effettuata dalla dogana all'importazione o all'esportazione delle merci e di assicurare la corretta attuazione delle misure di sorveglianza e di controllo, queste ultime comprendenti anche quelle per il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprieta' intellettuale; Convinti che la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa tra le due Amministrazioni doganali siano di ausilio nel prevenire le violazioni e nell'accrescere l'efficacia del controllo doganale; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Tenuto conto dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunita' europea e la Repubblica Socialista del Viet Nam (Bruxelles, 17 luglio 1995); Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti e dei suoi allegati (Vienna, 20 dicembre 1988); Tenuto conto della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e prevenire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali (Parigi, 14 novembre 1970); Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973); Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, con allegato (Basilea, 22 marzo 1989);

[7]Hanno convenuto quanto segue:

[9]Definizioni

[10]Ai fini del presente Accordo, s'intende per: 1. «legislazione doganale» l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili o eseguibili dalle due Amministrazioni doganali e relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione, delle merci, comprese le disposizioni di natura giuridica e amministrativa relative alle misure di divieto, restrizione e controllo e antiriciclaggio, ai sensi delle disposizioni nazionali e regolamentari delle Parti; 2. «Amministrazioni doganali»: il Dipartimento generale delle dogane del Vietnam del Ministero delle finanze, per la Repubblica Socialista del Vietnam e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle sue competenze come previste dalla legislazione nazionale, per la Repubblica italiana; 3. «infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; 4. «Persona/organizzazione»: ogni persona fisica, organizzazione o ente giuridico; 5. «dati personali»: ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; 6. «Parte richiedente»: la Parte che presenta una richiesta di assistenza; 7. «Parte adita»: la Parte che riceve una richiesta di assistenza; 8. «consegna controllata»: la tecnica che consente il passaggio sul territorio di ciascuna delle Parti di merci, di cui si e' a conoscenza o si sospetta che formino oggetto di traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti, sotto il controllo delle loro Autorita' competenti, allo scopo di individuare le persone implicate in tale traffico; 9. «precursori»: le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate alle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 ed ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti; 10. «Sostanze stupefacenti e psicotrope»: i materiali o i prodotti che contengono i materiali di cui ai paragrafi (n) e (r) dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988 ed ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art1 · fonte su Normattiva