[1]Altri accordi

[2]Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:

  • a)limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
  • b)derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art715 · fonte su Normattiva