[1]Altri accordi
[2]Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
- a)limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
- b)derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
