[1]Altri accordi
[2]Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. A nessuna disposizione del presente accordo si applicano direttamente o indirettamente le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato istituite in tali altri accordi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
