[1]Ambito di applicazione e definizioni
[2]1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
- a)i servizi audiovisivi5;
- b)il cabotaggio marittimo nazionale;
- c)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i)i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;
- ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- iii)i servizi di prenotazione telematica (CRS);
- iv)altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:
- a)la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
- b)l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
- c)l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico;
- d)la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte. 3. Ai fini della presente sezione si intende per:
- a)fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:
- i)dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
- ii)sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte;
- b)servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
- c)servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi. --------- 5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione e' senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
