[1]Campo di applicazione

[2]La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attivita' economica, tranne:

  • a)l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari;
  • b)la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
  • c)i servizi audiovisivi;
  • d)il cabotaggio marittimo nazionale3; e
  • e)i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
  • i)i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
  • ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
  • iii)i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS");
  • iv)i servizi di assistenza a terra;
  • v)i servizi di gestione degli aeroporti. ----------- 1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 88 (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1. 3 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo. 4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art87 · fonte su Normattiva