[1]Settori interessati e definizioni

[2]1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:

  • a)i servizi audiovisivi;
  • b)il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne(16); e
  • c)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
  • i)i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
  • ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
  • iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
  • iv)altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, elencati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Ai fini del presente capo si intende per:
  • a)"prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:
  • i)dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalita' 1);
  • ii)nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2);
  • b)"servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualsiasi servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi;
  • c)"prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e d) "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.

[3]---------- (16) Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art169 · fonte su Normattiva