[1]Organismi di autoregolamentazione

[2]Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art740 · fonte su Normattiva