[1]Sistemi di pagamento e di compensazione
[2]Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
