[1]Commercio digitale

[2]1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, che riguardano:

  • a)il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
  • b)il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
  • c)la protezione dei consumatori;
  • d)altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale. 2. Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le parti affermano l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art19 · fonte su Normattiva