[1]Principi generali

[2]1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema multilaterale degli scambi secondo modalita' che favoriscono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. 2. Le parti si impegnano a promuovere il piu' possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe nel rispetto dei principi e delle norme dell'OMC. Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adottando misure per migliorare la trasparenza, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali in tale materia. 3. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio o altre questioni connesse, quali la politica agricola, la sicurezza alimentare, le misure non tariffarie, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale, compresa la gestione dei rifiuti. 4. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compresa la risoluzione, tra le altre questioni, dei problemi commerciali nei settori di cui agli articoli da 10 a 19 del presente accordo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art9 · fonte su Normattiva