[1]Audizioni
[2]Nel corso di ciascun procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta:
- a)organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure
- b)offre a tutte le parti interessate la possibilita' di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
