[1]Audizioni

[2]Nel corso di ciascun procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta:

  • a)organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure
  • b)offre a tutte le parti interessate la possibilita' di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art114 · fonte su Normattiva