[1]Informazioni riservate

[2]Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorita' competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate puo' essere richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi, ove le parti affermino che tali informazioni non possono essere riassunte. Tuttavia nei casi in cui l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorita' puo' non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art115 · fonte su Normattiva