[1]Elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di causalita'

[2]1. Nello svolgimento del procedimento l'autorita' competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entita' dell'incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita dall'incremento delle importazioni, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttivita', l'utilizzo degli impianti, i profitti e le perdite, l'occupazione. 2. Non si procede a stabilire se l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109 salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalita' tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e le situazioni descritte all'articolo 104 o 109. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente causando le situazioni descritte all'articolo 104 o 109, il pregiudizio o il grave deterioramento della situazione economica non e' imputato all'aumento delle importazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art113 · fonte su Normattiva