[1]Obiettivi

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti come pure la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale delle Repubbliche della parte AC. 2. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art117 · fonte su Normattiva