[1]Notifiche e pubblicazioni

[2]1. La parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte all'articolo 104 o 109 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione, che puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate. Se il comitato di associazione non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato di associazione, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. 2. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova del pregiudizio o del grave deterioramento della situazione economica dovuto all'aumento delle importazioni, la descrizione dettagliata del prodotto interessato e le misure proposte, la data proposta per l'istituzione delle misure e la loro durata prevista. 3. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta pubblica inoltre nella Gazzetta Ufficiale della parte i risultati e le conclusioni motivate cui essa e' pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione del prodotto importato e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 104 o 109, il nesso di causalita' tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonche' la forma, il livello e la durata delle misure. 4. L'autorita' competente incaricata dell'inchiesta non pubblica le informazioni ricevute se esse sono oggetto di un impegno relativo al loro trattamento riservato, eventualmente assunto nel corso del procedimento.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art116 · fonte su Normattiva