[1]Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

  • a)controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;
  • b)costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
  • c)costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
  • d)intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa;
  • e)si occupa delle richieste di modifica delle regole di origine e presenta i risultati delle analisi e le raccomandazioni al comitato di associazione;
  • f)svolge i compiti e le funzioni di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo;
  • g)intensifica la cooperazione in materia di sviluppo delle capacita' e di assistenza tecnica; e
  • h)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione. 3. Le parti possono decidere di comune accordo di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art123 · fonte su Normattiva