[1]Norme

[2]1. Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di fare in modo che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT. 2. Le parti si impegnano a:

  • a)garantire un'adeguata interazione tra le autorita' di regolamentazione e gli organismi di normazione nazionali, regionali o internazionali;
  • b)garantire l'applicazione dei principi enunciati nella "Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo", adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000;
  • c)garantire che i loro organismi di normazione cooperino in modo che le attivita' di normazione internazionale servano, ove possibile, da base per l'elaborazione di norme a livello regionale;
  • d)promuovere l'elaborazione di norme regionali che, una volta adottate, sostituiscano integralmente tutte le norme nazionali esistenti;
  • e)scambiarsi informazioni circa l'uso che esse fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a prevedere, per quanto possibile, che le norme non siano rese obbligatorie; e
  • f)scambiarsi informazioni e competenze sul lavoro svolto dagli organismi di normazione nazionali, regionali e internazionali e sul grado di utilizzo delle norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali, come pure informazioni di carattere generale sugli accordi di cooperazione utilizzati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art130 · fonte su Normattiva