[1]Consiglio di associazione

[2]1. E' istituito un Consiglio di associazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Ogniqualvolta le circostanze lo richiedano possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo delle parti. Se del caso, e previo accordo di entrambe le parti, il Consiglio di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. Per rafforzare il dialogo politico e renderlo piu' efficiente sono inoltre incoraggiati specifici incontri ad hoc a livello operativo. 2. Il Consiglio di associazione esamina i problemi di rilievo che dovessero insorgere nell'ambito del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il Consiglio di associazione esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti volte a migliorare le relazioni instaurate a norma del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art4 · fonte su Normattiva