[1]Regolamenti tecnici

[2]Le parti convengono di utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare decidono:

  • a)di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti e, in caso di mancato utilizzo delle norme internazionali come base, convengono di spiegare, su richiesta dell'altra parte, i motivi per i quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;
  • b)di promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici regionali in sostituzione dei regolamenti nazionali esistenti, cosi' da agevolare gli scambi con e tra le parti;
  • c)di istituire meccanismi che consentano di informare meglio le industrie dell'altra parte sui regolamenti tecnici (ad esempio mediante un sito web pubblico); e
  • d)di fornire senza indugio all'altra parte o ai suoi operatori economici, che ne facciano richiesta, informazioni e, se opportuno, istruzioni scritte su come conformarsi ai loro regolamenti tecnici.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art129 · fonte su Normattiva