[1]Collaborazione e integrazione regionale

[2]Le parti convengono che, al fine di agevolare gli scambi all'interno delle regioni e tra le parti, e' importante la collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali dei settori pubblico e privato che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Per questo le parti si impegnano a svolgere azioni congiunte quali quelle di seguito enunciate:

  • a)il rafforzamento della loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformita' in modo da migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e da esaminare, nei settori di comune interesse, le iniziative di facilitazione degli scambi che favoriscono la convergenza delle loro prescrizioni regolamentari. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni inerenti alla regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale;
  • b)l'individuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative di facilitazione degli scambi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • i)il rafforzamento della cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, competenze e dati, e il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica per migliorare, in termini di trasparenza e consultazione, le modalita' di elaborazione dei regolamenti tecnici, e utilizzare in modo efficiente le risorse normative;
  • ii)la semplificazione delle procedure e delle prescrizioni; e
  • iii)la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;
  • c)su richiesta, una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art134 · fonte su Normattiva