[1]Trasparenza e procedure di notifica

[2]Le parti convengono:

  • a)di rispettare i loro obblighi in materia di trasparenza, quali enunciati nell'accordo TBT, di comunicare preventivamente l'introduzione di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' che incidano significativamente sugli scambi tra le parti e, all'atto dell'introduzione di tali regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', di prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore in modo che gli operatori economici possano conformarvisi;
  • b)nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno sessanta giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e convengono, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga del termine concesso per formulare osservazioni. Tale periodo sara' prorogato se lo raccomanda il comitato TBT dell'OMC; e
  • c)di prendere in adeguata considerazione il parere dell'altra parte qualora una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformita' preveda, prima della notifica all'OMC, una consultazione pubblica secondo le procedure di ciascuna regione; e convengono di fornire risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte che ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art135 · fonte su Normattiva