[1]Cooperazione e assistenza tecnica
[2]Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca sui temi inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
