[1]Verifiche

[2]1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:

  • a)realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato VIII (Orientamenti per l'espletamento delle verifiche), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' dell'altra parte. La parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e
  • b)ricevere dall'altra parte informazioni sul sistema di controllo di quest'ultima e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tale sistema. 2. Le parti si scambiano i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate sul territorio dell'altra parte e li mettono a disposizione del pubblico. 3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, tale visita viene notificata all'altra parte almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art148 · fonte su Normattiva